giovedì 24 novembre 2011

Un libro senza contratto

Ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte di autori che hanno visto pubblicato il proprio libro senza aver firmato alcun contratto di edizione con l'editore. Spesso si tratta di situazioni che si trascinano nel tempo, con l'editore che rimanda e assicura all'autore che riceverà il contratto da firmare da un momento all'altro. Purtroppo però in diversi casi il contratto non arriva mai, e l'autore vede il suo libro pubblicato e venduto dall'editore senza poter disporre di nessun tipo di formalizzazione e regolarizzazione del rapporto editore/autore in merito all'opera, e naturalmente senza riscuotere alcun compenso.

Pubblichiamo a questo proposito una richiesta di parere legale che ci è pervenuta, e la relativa risposta dell'avvocato Pulcini:

DOMANDA

Salve a tutti e grazie per la vostra preziosa attenzione.
Il mio caso è questo: ho pubblicato un libro a luglio del 2010 con una casa editrice piccola ma ben conosciuta e riconosciuta in Italia e non ho ancora ricevuto il contratto. Mi è stato promesso continuamente ma adducendo varie scuse che battono sempre sulla ristrutturazione proprietaria della casa editrice, mi si chiede sempre di attendere. [...] La mia paura e il mio dubbio sono questi: esiste una norma di legge che stabilisce che dopo un determinato periodo di tempo, di fatto, la proprietà dei diritti di chi ha scritto un libro, se non reclamata o se non regolata da un contratto, passa automaticamente e all'infinito nelle mani di chi ha pubblicato il libro, cioè dell'editore?
Grazie ancora per il vostro servizio che cerca di riportare un minimo di civiltà in questo far west.
 
Marco B.


RISPOSTA
di Alessandra Pulcini

Roma 17 gennaio 2011

Faccio séguito alla richiesta di parere del sig. B. in ordine alla sorte dei suoi diritti di autore successivamente la pubblicazione dell’opera avvenuta a luglio 2010.

Innanzitutto i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono disciplinati dagli articoli 2575- 2583 c.c.; in particolare, a norma dell’art. 2575 c.c. formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La normativa di riferimento muove dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto di autore) e successive modifiche fino ad arrivare alla legge del 18 agosto 2000 n. 248.

Ai fini dell’applicazione di detta normativa è necessario verificare la perfezione del contratto di edizione, ossia la sua conclusione. Questo perché ai fini della stipulazione del contratto di edizione è necessaria la forma scritta che deve attenere al documento contenente le dichiarazioni negoziali delle parti.

V’è di più, l’atto scritto è richiesto ad probationem (art. 110 dir. autore e art. 2851 c.c.) per la cessione di diritti d’autore e non può essere sostituito da altri elementi di fatto, quali la consegna e la pubblicazione di alcuni volumi, giacché la prova scritta deve attenere al documento contenente le dichiarazioni negoziali delle parti. Non è quindi sufficiente l’esibizione di elementi di fatto attraverso i quali, mediante una valutazione presuntiva, potrebbe essere raggiunta la prova del contratto. Nel caso di specie, da quanto emerge dal breve racconto offerto dal sig. B., non appare sussistere tra le parti alcun contratto di edizione che attesti un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica (quali la riproduzione, l’esecuzione, la distribuzione etc.). A fronte dell’avvenuta pubblicazione dell’opera il sig. B. ha diritto di ricevere un compenso.

Alessandra Pulcini

* * *

Abbiamo chiesto inoltre all'avv. Pulcini di precisarci un paio di punti che ci sembrano importanti, augurandoci di rendere utile questo post a quanti più autori si trovino loro malgrado nella stessa situazione sopra descritta:

1. la proprietà dell'opera è dell'autore, e solo per atto scritto possono trasferirsi i diritti economici di utilizzazione. Dunque se l'autore non firma niente, i diritti su un testo (pure se pubblicato e venduto da un editore) sono sempre stati e sono ancora in suo possesso;

2. qualora l'autore non riceva compensi per lo sfruttamento dell'opera (la pubblicazione comporta degli introiti per l'editore) può rivolgersi ad un avvocato per far valere le proprie ragioni e rivendicare il giusto compenso, anche in caso non abbia firmato un regolare contratto, perché di fatto l'opera è stata utilizzata a fini commerciali.