giovedì 20 marzo 2014

Contratti e collaborazioni tra autori e traduttori

Seguiamo da anni l'ottimo lavoro di STRADE - Sindacato Traduttori Editoriali, al quale rimandiamo con fiducia tutti gli autori e i traduttori che si mettono in contatto con noi per questioni (legali e non) riguardanti il delicatissimo lavoro di traduzione, purtroppo decisamente sottovalutato nel nostro paese, al contrario per esempio della Francia, dove i traduttori non solo vengono pagati congruamente per il difficile e cruciale lavoro che svolgono, ma dove esistono anche diverse sovvenzioni e incentivi statali per sostenere e, appunto, incentivare i lavori di traduzione editoriale.

Ebbene, siamo lieti di dare spazio a un importante progetto di STRADE, volto a sviluppare nel modo più fruttuoso e reciprocamente rispettoso i rapporti professionali tra autori e traduttori, una via alternativa al filtro dell'editore. Ultimamente, anche grazie allo sviluppo del print on demand e alle pubblicazioni digitali, l'incontro diretto tra autori e traduttori sta crescendo e sta reclamando nuove formule contrattuali e nuove modalità di collaborazione professionale.

Il documento che segue, redatto dal sindacato STRADE, dopo un'interessante introduzione alla questione, profila tre diverse modalità di collaborazione e di accordo contrattuale tra autori e traduttori.

Vi invitiamo a leggere e, in caso foste interessati a uno dei tre tipi di contratto, a contattare direttamente STRADE a questo indirizzo email: contratti@traduttoristrade.it, per avere copia del modello di contratto che più individua le vostre esigenze.

Buona lettura.


STRADE – Sindacato Traduttori Editoriali

I contratti stipulati direttamente con gli autori



Con il crescere della tecnologia digitale e delle possibilità di auto-pubblicazione cresce anche il numero di autori che decide di sfruttare le proprie opere personalmente, facendo a meno di un editore. Alcuni decidono di gestire in proprio tutti i diritti, altri una parte. Nel nostro paese aumentano gli scrittori che cedono a un editore i diritti per la pubblicazione in lingua italiana ma si riservano il diritto di fare tradurre la propria opera in altre lingue per venderla autonomamente sui mercati internazionali, a partire da quello anglofono.

Tutti questi scrittori hanno la necessità di cercare direttamente un traduttore, ma bisogna distinguere due casi:

1) Lo scrittore intende pubblicare e vendere direttamente la traduzione sul mercato straniero, nel qual caso dovrà far tradurre il libro per intero.

2) Lo scrittore ha comunque intenzione di cercare un editore straniero per pubblicare la traduzione della sua opera ma ritiene che, facendolo in proprio anziché tramite un editore italiano, possa ottenere maggiori guadagni o soddisfazioni. In questo caso non gli servirà la traduzione dell’intera opera ma gli sarà sufficiente chiedere al traduttore di tradurne una parte, realizzare una sinossi e una scheda di presentazione da sottoporre agli editori stranieri.

Naturalmente queste nuove prospettive aprono maggiori opportunità di lavoro per i traduttori che lavorano verso lingue a larga diffusione mondiale. Per esempio sono molti di più gli scrittori italiani che cercano traduttori verso l’inglese, il francese, lo spagnolo ecc. che non gli scrittori stranieri che cercano un traduttore italiano. Tuttavia anche questi ultimi esistono.

Crescono inoltre i traduttori che decidono di sperimentarsi come microeditori, vale a dire di fare scouting letterario non per proporre libri interessanti agli editori ma per acquistare personalmente il diritto di tradurli e sfruttare la traduzione. Mentre è molto difficile che un editore straniero venda a un privato, è più facile per uno scrittore, soprattutto se è un esordiente o uno scrittore “di nicchia” e trova un traduttore che, grazie al proprio percorso professionale, si è creato una serie di competenze, contatti e risorse che lo mette in grado di lanciare quell’autore.

Ognuna delle possibilità sopra delineate apre prospettive e problematiche inedite, da considerare con attenzione sia sotto l’aspetto giuridico-economico sia sotto quello etico.

- Dal punto di vista giuridico e contrattuale, nei rapporti con gli scrittori occorre una particolare cautela per diversi motivi: 

- Poca o nessuna conoscenza della normativa sul diritto d’autore. Il percorso di vita e professionale degli scrittori è estremamente variabile; parecchi provengono da ambiti diversi da quello letterario o editoriale e sono del tutto inconsapevoli della cornice legale in cui operano.

- Facili errori di valutazione circa le potenzialità dell’opera o la propria capacità di promuoverla. Questo è un punto a cui fare grande attenzione. La necessità di promuovere l’opera, una volta creata, è troppo spesso sottovalutata dagli scrittori che si autopubblicano, i quali (magari insoddisfatti del successo ottenuto nel loro paese) si illudono che basti tradurla in una lingua a larga diffusione per assicurarle fama mondiale. A volte dopo aver commissionato una traduzione e acquisito i diritti dal traduttore (talvolta per una cifra modestissima e senza prevedere percentuali sulle vendite, o in cambio di percentuali irrisorie) si aspettano che sia lo stesso traduttore a farsi carico di promuovere la traduzione e sobbarcarsi perfino delle spese non prevedibili per ospitare presentazioni del libro o recarsi di persona a presenziarle. Il traduttore deve avere ben chiaro, e chiarire allo scrittore, che devono esserci un equilibrio e una proporzione tra l’impegno delle due parti e i frutti che ciascuna di esse ne ricaverà.

Il punto dolente della scarsa conoscenza del diritto d’autore fa sì che, per evitare malintesi e controversie, il traduttore, oltre a informarsi a fondo sulla normativa, deve informarne lo scrittore. Infatti, mentre quando si tratta con un editore normalmente questi sa quantomeno che deve cercare un traduttore madrelingua qualificato, che per sfruttare una traduzione deve acquisirne i diritti e che è opportuno stipulare un contratto scritto, lo scrittore può non avere la minima idea di tutto questo. Può ignorare (spesso ignora) che la traduzione letteraria dev’essere effettuata da un traduttore madrelingua (magari commissiona una traduzione in inglese a un traduttore italiano “amico”). Può pensare (e spesso pensa) che per il solo fatto di pagare il lavoro di traduzione, tutti i diritti sulla stessa siano suoi per sempre e si sente libero non solo si pubblicare il testo tradotto ma di farlo recitare, trasformare in audiolibro, rappresentare in teatro ecc. senza chiedere l’autorizzazione del traduttore e senza corrispondergli nulla oltre alla cifra inizialmente pattuita, sebbene le intese iniziali prevedessero solo un’edizione a stampa (o sempre più spesso in digitale). Può “dimenticare” di mettere il nome del traduttore e far uscire la traduzione a proprio nome.

Si tratta di gravi violazioni della legge che molte volte sono causate da ignoranza, per cui è fondamentale che il traduttore imposti correttamente il discorso con lo scrittore (discorso che deve tradursi in un contratto) sin dai primi contatti.

La minore disponibilità economica media degli autori rispetto alle case editrici (benché non sia generalizzabile) causa spesso problemi a livelli di compenso, nel senso che l’autore può avere difficoltà a corrispondere una somma che remuneri adeguatamente il traduttore del tempo impiegato nella traduzione e della cessione dei diritti. Si rende quindi necessario prevedere diverse alternative e decidere, di volta in volta, se vale la pena intraprendere quella traduzione.

Il terzo fattore, l’alto rischio che lo scrittore valuti erroneamente le potenzialità della propria opera o la propria capacità di promuoverla, si interseca con il secondo, rendendo più problematico avvalersi di forme contrattuali in cui il compenso sia composto in buona parte o esclusivamente da percentuali sulle vendite (royalty).

L’esistenza di questi rischi, tuttavia, non deve scoraggiare traduttori e scrittori dal cercare forme di collaborazione interessanti, ma solo spingerli a valutare attentamente, nel rispetto dei reciproci diritti, le migliori prassi operative e contrattuali. Trattandosi di occorrenze nuove (anche per il nostro sindacato: Strade), l’elaborazione dei contratti più opportuni nei diversi casi dovrà necessariamente procedere per tentativi e correzioni. Quindi, ancor più che per i contratti con gli editori, è necessario usare i consigli e i contratti che proponiamo in senso orientativo e non vincolante. Ogni traduttore può aiutarci con la sua riflessione personale a costruire prassi contrattuali sempre più avanzate.

Possibili modelli per i contratti con gli scrittori

Per capire come deve muoversi il traduttore, occorre innanzitutto distinguere tra i casi in cui l’iniziativa parte dallo scrittore (che intende commissionargli la traduzione per poi sfruttarne i diritti) e quelli in cui parte dal traduttore stesso (intenzionato a sfruttare la traduzione in proprio). Nel primo caso il traduttore dovrà CEDERE (a tempo determinato) i diritti d’autore allo scrittore, nel secondo caso dovrà invece OTTENERE IN CESSIONE dallo scrittore il diritto a tradurre, allo scopo di pubblicare e sfruttare economicamente, l’opera originaria nella propria lingua.


Attenzione: diritti sulla traduzione e diritto di traduzione

I diritti del traduttore sulla propria traduzione, sanciti dagli artt. 4 e 7 della LDA (legge 633/1941), non devono confondersi con il diritto di traduzione spettante all’autore dell’opera originaria ai sensi dell’art. 18, primo comma. Questo recita: “Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4.”

L’autore originario possiede quindi il diritto esclusivo di autorizzare la traduzione della sua opera in un’altra lingua, che può sfruttare in proprio o cedere a un editore dietro compenso (insieme ad altri diritti economici). Il titolare del diritto di traduzione (lo scrittore o l’editore) commissionerà la traduzione in ogni lingua che gli interessa. I diritti sulla versione in lingua straniera apparterranno al traduttore e per usarli il committente dovrà corrispondergli un compenso adeguato a remunerare il lavoro di traduzione e garantirgli una quota di partecipazione ai profitti derivanti dallo sfruttamento in esclusiva per diversi anni della sua traduzione.


Possibili modelli contrattuali
per la cessione dei diritti d’autore a uno scrittore

Caso A 
Lo scrittore intende pubblicare e vendere direttamente la traduzione sul mercato straniero, per cui ha bisogno di far tradurre il libro per intero.

Questo è il caso che richiede la maggiore cautela per fronteggiare i rischi descritti sopra. Abbiamo previsto un contratto (contratto A) con tre possibili soluzioni per quanto riguarda il pagamento.

Se l’autore può pagare un compenso forfettario congruo (o quantomeno decente, aggiungendovi delle royalty) il traduttore sarà libero di scegliere tra la soluzione forfettaria o mista. Se lo scrittore non è in grado di corrispondere una remunerazione certa al traduttore, si potrebbe stipulare un pagamento totalmente in royalty ma occorre tenere ben presente il rischio di lavorare gratis. Se l’autore appare talmente interessante da rischiare, quantomeno occorre prevedere percentuali alte in modo che il gioco valga la candela.

Più modesto o aleatorio è il compenso che lo scrittore può assicurare, più occorre fare attenzione a stabilire un periodo di cessione breve (non superiore ai 5 anni).



Caso B 
Lo scrittore vuol far tradurre parte del libro (ed eventualmente brevi testi di presentazione) per cercare un editore straniero interessato a pubblicarlo.

In questo caso non si pongono particolari problemi perché si tratta di una traduzione breve, il cui prezzo sarà certamente alla portata dell’autore. Ha senso prevedere solo un pagamento forfettario (non ci sarà alcuna opera vendibile). L’importante è chiarire che, in cambio della somma percepita, il traduttore cede allo scrittore il diritto di divulgazione della parte tradotta al solo fine della ricerca di un editore interessato a pubblicare la traduzione, mantenendo tutti gli altri diritti sulla traduzione. Qualora lo scrittore trovasse l’editore che cerca, il traduttore potrà stipulare con quest’ultimo un contratto per la traduzione dell’intera opera, sempre che si raggiunga un accordo soddisfacente per entrambi. Non è un risultato scontato, così come nessuno può garantire al traduttore che l’editore interessato commissioni a lui l'intera traduzione da pubblicare e non scelga invece di affidarla a un altro traduttore. Perciò nel contratto si specificherà che, in assenza di tale accordo, né l’editore né alcun altro soggetto potrà usare la parte realizzata dal traduttore.

Il contratto (per quanto riguarda la cessione del diritto di divulgazione della traduzione) avrà durata breve (2-3 anni, 5 al massimo), periodo più che sufficiente per sondare l’interesse degli editori. Invece la cessione dei diritti su parti “accessorie” (sinossi, breve biografia dell’autore e simili) può pure essere in via definitiva (tanto il traduttore non saprebbe che farsene) purché, nel rispetto del diritto morale del traduttore, tali testi siano sempre accompagnati dall’indicazione del suo nome. Si veda il contratto B.



Possibili modelli contrattuali
per l’acquisto del diritto di traduzione da uno scrittore

Un traduttore può proporsi di acquistare il diritto di traduzione dallo scrittore per sfruttare la traduzione in proprio, in genere (ma non necessariamente) tramite pubblicazione digitale o usandola per una trasposizione teatrale, per realizzare dei cortometraggi, opere didattiche ecc.

Naturalmente, vale lo stesso discorso fatto prima ma alla rovescia: il traduttore ha il dovere di corrispondere allo scrittore un compenso adeguato alla cessione dei diritti e di pagarlo con puntualità e correttezza. Poiché in questo caso non vi è lavoro su commissione da parte dello scrittore (questi ha l’opera già pronta, non deve impiegare mesi di lavoro per crearla su richiesta del traduttore), è del tutto plausibile (e normale) che il compenso per la cessione dei diritti avvenga tramite royalty. Come possibile traccia, si veda il contratto C.

Nel proporre dei contratti bisogna sempre fare attenzione sia alla nostra convenienza sia all’equità delle condizioni previste.

Benché attualmente, nei contratti stipulati con gli autori da soggetti diversi dagli editori, non vi sia alcun termine massimo di durata (né per la normativa italiana né per quella dell’UE), quando ci poniamo come cessionari dei diritti è buona norma rispettare sempre quei principi che desideriamo siano rispettati quando siamo noi a cedere i diritti.

La durata della cessione sarà pertanto a termine, di norma non superiore ai 10 anni. Teniamo presente che, per i contratti di sola pubblicazione digitale, le associazioni degli autori a livello europeo raccomandano una cessione dei diritti per massimo 5 anni.

In ogni caso la durata non dovrà superare i 20 anni (il massimo stabilito dalla LDA italiana per il contratto di edizione con gli editori). Del resto in genere è nell’interesse sia dell’autore sia del traduttore non vincolarsi troppo a lungo. 5-10 anni sono un periodo adeguato per valutare la riuscita dell’opera, dopodiché entrambe le parti potranno, se lo ritengono opportuno, correggere il tiro rinnovando o non rinnovando il contratto, ed eventualmente modificare la durata della cessione nel nuovo contratto (nonché, se si prospettano altri usi dell’opera, aggiungere la cessione di altri diritti in cambio di un compenso supplementare).

Per ulteriori informazioni e per richiedere copie dei modelli di contratto: